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Riforma del condominio: il condominio va sotto tutela

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da un contributo di Giuseppe Cuzziello

 

La riforma del condominio avanza. Per trenta milioni di italiani il disegno di legge in discussione alla commissione Giustizia della Camera rappresenterà un cambiamento vero nel quotidiano. Perchè questa volta i tempi della legislatura sembrano giocare a favore e dopo un'approvazione che il relatore Salvatore Torrisi dà per scontata entro maggio, il secondo passaggio in Senato potrebbe avvenire senza traumi. Così dal 2013, l'Istituto avrà una veste radicalmente rinnovata, dopo settant'anni di sostanziale immobilità.

Al comitato ristretto si lavora a ritmo serrato da alcune settimane: "Stiamo rafforzando la capacità giuridica dell'amministratore - dice Torrisi - rendendolo più autonomo nelle decisioni. Vogliamo che la sua formazione sia seria e che siano richiesti maggiori requisiti per l'iscrizione al registro. Che tra l'altro non dovrà essere tenuto dalle Camere di Commericio, ma gratuitamente dall'agenzia del Territorio. Nel testo atturale del disegno di legge (AC 4041) non è presvisto alcun requisito, ma solo l'indicazione dei condomini amministrati presso la Camera di commercio. La scelta di una formazione obbligatoria cambierebbe radicalmente lo scenario: dei circa 200 mila amministratori condominiali (la stragrande maggioranza dei quali gestisce solo il condomini in cui abita o poco più) resterebbero solo poche decine di migliaia, quelli che in questi anni hanno superato un corso tenuto dalle associazioni di categoria. Questo vorrebbe dire  la scomparsa definitiva dei dopolavoristi e un bello spazio di mercato per i professionisti, sopratutto quelli più giovani ancora in cerca di stabili. Va detto, però che, come anticipa Torrisi al Sole 24=re, il tema del rafforzamento della professione sarà contenuto in una delega al Governo. "Vogliamo anche prevedere l'obbligo di un sito internet dove ogni condominio abbia uno spazio specifico cui i condomini possano accedere per verificare on line verbali e conti, spiega Torrisi.

Sempre sull'amministratore resta aperta, anzi apertissima, la questione delle garanzie: "Occorrono più garanzie per i condomini - dice Torrisi - quindi bisogna valutare tra le soluzioni possibili la polizza assicurativa, attualmente indicata nel disegno di legge, ma lasciata alla discrezionalità dell'assemblea di condominio, la fidejussione e il fondo di garanzia. Non lascerei però la decisione al condominio". La fidejussione e la polizza sono strumenti di indubbia selezione del mercato: le banche sono certo poco inclini a concederle a chi non ha i conti perfettamente in ordine. Il fondo di garanzia, invece, attualmente non previsto dal Ddl AC4041, si reggerebbe (stando alle proposte più accreditate ) su un contributo versato dagli amministratori. "Ma - dice Alessadro Ponti di Harley & Dikkinson, che in attesa delle norme sta comunque proponendo al mercato, in caso di buchi attribuibili all'amministratore, il fondo interverrà per ripianarli solo se siano state seguite le regole di trasparenza nella contabilità dettate e verificate dal fondo stesso. Il fondo potrà anche agire in surroga per il recupero del credito del condominio, dopo che questo sarà stato risarcito. Sono due filosofie diverse, ma la cosa più importante è che sembra, elle intenzioni del comitato ristretto che una delle soluzioni sarà comunque obbligatoria e non più solo su richiesta del condominio.

Ultima questione, quella della personalità giuridica del condominio: "La escluderei - dice Torrisi - ma stiamo lavorando sulla capacità giuridica". Questa potrebbe essere la chiave per un accordo sul Ddl AC 3682 presentato da Lino Duilio che partecipa ai lavori del comitato ristretto, e che insiste sulla personalità. Del resto le stesse associazioni di amministratori, codomini e proprietari che premevano in questo senso (Agiai, Alac, Appc, Asppi, Assocond, Confedilizia, Gesticond e Unioncasa) hanno di recente dichiarato che sarebbe accettabile, in questa fase, anche la capacità la quale comporta un'autonomia patrimoniale attestata e il riconoscimento al condominio della possibilità, per specifiche materie legilativamente stabilite, di essere titolare di diritti e obblighi.

Fonte: Il Sole240re

 

Novità Normative Detrazione del 36% sulle Ristrutturazioni Edilizie

PostDateIcon Lunedì 12 Marzo 2012 17:58 | | Stampa |

Numerose novità normative hanno interessato negli ultimi mesi la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. La più importante dell’ultimo anno è stata l’abolizione - dal 14 maggio 2011 - dell’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Decreto Sviluppo (Legge 106/2011).
In luogo dell’invio della comunicazione a Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 .
Il Modello 730 e il Modello Unico contengono un’apposita sezione in cui indicare i dati catastali dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Nel Modello 730, lo spazio per questi dati è il quadro E - sezione III-B. Occorre innanzitutto riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Va poi barrata la casella “C.O. Pescara/Condominio” nei seguenti casi:
- interventi iniziati nel 2011 prima dell’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori e, pertanto, non deve compilare le successive colonne, relative ai dati catastali dell’immobile;
- interventi effettuati su parti comuni condominiali dopo l’eliminazione dell’obbligo della comunicazione a Pescara. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio.
Seguono il codice catastale del Comune, l’indicazione catasto terreni o catasto urbano, se si tratta di immobile intero o di porzione, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, il numero di foglio, di particella e di subalterno.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. Manovra bis (Legge 148/2011).
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Infine, la Manovra SalvaItalia (Legge 214/2011), oltre ad aver reso permanente dal 1° gennaio 2012 la detrazione del 36%, l’ha estesa agli interventi di ricostruzione dopo calamità naturali, cioè agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per illustrare le ultime novità relative al bonus fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a febbraio 2012 della Guida alla detrazione del 36%.

 

Circolare Vigili del Fuoco 7 febbraio 2012

PostDateIcon Mercoledì 07 Marzo 2012 07:44 | | Stampa |

Circolare Vigili del Fuoco 7 febbraio 2012

Circolare Vigili del Fuoco 7 febbraio 2012

Guida dei vigili del fuoco su fotovoltaico e prevenzione incendi

Un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore elettrico della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, Area Prevenzione Incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha redatto l'aggiornamento della Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi approvata recentemente dal C.C.T.S - Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi. La Guida recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, il Regolamento sulla semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici. La Guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010.

Premessa
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
In via generale I'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.
L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di:
• interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
• ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;
• rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso I'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).
L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011. Inoltre, risulta necessario valutare l'eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto l'operatore W.F. per la presenza di elementi circuitali in tensione. Si evidenzia che ai sensi del D. Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l'accessibilità all'impianto per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo.

Campo di applicazione
Rientrano, nel campo di applicazione della seguente guida, gli impianti con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500V. ln allegato sono riportate le definizioni, ricavate dalle vigenti norme e guide di settore, cui si farà riferimento.

Requisiti tecnici
Ai fini della prevenzione incendi gli impianti FV dovranno essere progettati, realizzati e manutenuti a regola d'arte. Ove gli impianti siano eseguiti secondo i documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o dagli organismi di normazione internazionale, essi si intendono realizzati regola d'arte. Inoltre tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. ln particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2. L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l'impianto fotovoltaico, incorporato in un'opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure classe A1 secondo il DM 10/03/2005).

ln alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (secondo UNl EN 13501-5:2009 classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2OO7) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all'2 del DM 10 marzo 2005 recante "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione" da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). ln ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC. lnoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione ditali elementi.

Caratteristiche dell'impianto
• essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico, all'interno;
• del compartimento/fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l'impianto fotovoltaico.
• in caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dall'innesco elettrico, è necessario installare la parte di impianto in corrente continua, compreso l'inverter, all'esterno delle zone classificate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX;
• nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodente, il generatore fotovoltaico e tutti gli atri componenti in corrente continua costituenti
potenziali fonti di innesco, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili;
• i componenti dell'impianto non dovranno essere installati in luoghi definiti "luoghi sicuri" ai sensi del DM 30/11/1983, nè essere di intralcio alle vie di esodo;
• le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l'incendio di cui al DM 09/03/2007, dovranno essere verificate e documentate tenendo
conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico, anche con riferimento al DM 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni".
Si precisa che per le pensiline in materiale incombustibile degli impianti di distribuzione carburanti non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.
Documentazione
Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto l'impianto fotovoltaico e non delle singole parti, ai sensi del D.M. 37/2008. Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.l. Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Verifiche
Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.
Segnaletica di sicurezza
L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura:
ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO lN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (.......Volt).
La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, dovrà essere installata ogni 10 m per i tratti di conduttura.
• Nel caso di generatori fotovoltaici presenti sulla copertura dei fabbricati, detta segnaletica dovrà essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del
fabbricato.
• I dispositivi di sezionamento di emergenza dovranno essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs. 81/08.

Salvaguardia vigili del fuoco
Per quanto riguarda la salvaguardia dei vigili del fuoco si rimanda a quanto indicato nella nota PROTEM 622/867 del 18/02/2011, recante "Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco". Si segnala che è stata presa in considerazione l'installazione di dispositivi di sezionamento per gruppi di moduli, azionabili a distanza, ma ad oggi non se ne richiede l'obbligatorietà in quanto non è nota l'affidabilità nel tempo, né è stata emanata una normativa specifica che ne disciplini la realizzazione, l'utilizzo e la certificazione.

Impianti esistenti
Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore della presente guida ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono, unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n 151 del 1 agosto 2011. ln generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
• la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
• l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente paragrafo.



Fonte: Dipartimento nazionale Vigili del fuoco

 

Sicurezza sul lavoro sentenza 5420/2012

PostDateIcon Sabato 18 Febbraio 2012 08:59 | | Stampa |

da un controbuto di Giuseppe Cuzziello

Con una recente sentenza, la Cassazione Penale, ha ampliato i confini  della responsabilità aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.  La sentenza n.5420 del febbraio 2012, prende spunto da una ennesima morte sul posto di lavoro. In particolare viene messa in risalto la responsabilità del legale rappresentante di una s.p.a. per il decesso di un lavoratore che era intervenuto, insieme ad altri operatori, presso il reparto "stampaggio", per liberare una tramoggia, dai residui di lavorazione e quindi rimettere in funzione l'impianto di lavorazione trancia sviluppi, sotto la direzione di un socio che decideva di far tagliere parzialmente le pareti della tramoggia per consentire l'allargamento delle pareti ed il deflusso dei lamierati sul nastro trasportatore. Purtroppo, l'operatore veniva travolto dal carrello di protezione del carrello di protezione del nastro trasportatore che a causa della caduta degli sfridi sul predetto nastro, determinata dal cedimento delle pareti della tramoggia, si sganciava schiacciandolo contro la parete.

In primo grado il Tribunale di Melfi dichiarava il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato.

Contro questa decisione del Gup del Tribunale di Melfi, le parti civili presentavano ricorso in cassazione che veniva accolto, annullando la sentenza impugnata con conseguente rinvio al Tribunale d'origine.

La Corte ha evidenziato che seppure in presenza di contratti rischiosi, deve farsi riferimento ad ogni e qualunque attività preventiva che va posta in essere da impresa appaltante ed impresa appaltatrice che ha lo scopo essenziale appunto, di prevenire eventuali rischi derivanti da "contratti rischiosi". In altre parole, nel momento in cui il personale di una ditta appaltatrice, operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve essere messo nelle condizioni di conoscere, a cura della ditta appaltante, preventivamente, i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro.

In tema di interferenze tra ditta appaltante e appaltatrice è che quando i lavori si svolgono nello stesso cantiere, predisposto dall'appaltante e quindi inserendosi l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale o specialistica, non viene meno l'ngerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità ad esso dell'organizzazione del comune cantiere, e quindi sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza. Una totale esclusione di responsabilità dell'appaltante sussisterebbe solo nel caso in cui l'appaltatrice opererebbe in condizioni di piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltante.

Altro fattore importante, l'eventuale omesso controllo da parte dell'appaltante, sulla eventuale adozione di misure antinfortunistiche da parte dell'appaltatore, riguardanti il luogo di lavoro dell'azienda, in cui operavano contemporaneamente anche suoi dipendenti.

 

Miglioramento della sicurezza per gli ascensori esistenti

PostDateIcon Martedì 24 Gennaio 2012 20:49 | | Stampa |

da un contributo di Giuseppe Cuzziello.


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