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Sicurezza sul lavoro sentenza 5420/2012
da un controbuto di Giuseppe Cuzziello
Con una recente sentenza, la Cassazione Penale, ha ampliato i confini della responsabilità aziendale in materia di sicurezza sul lavoro. La sentenza n.5420 del febbraio 2012, prende spunto da una ennesima morte sul posto di lavoro. In particolare viene messa in risalto la responsabilità del legale rappresentante di una s.p.a. per il decesso di un lavoratore che era intervenuto, insieme ad altri operatori, presso il reparto "stampaggio", per liberare una tramoggia, dai residui di lavorazione e quindi rimettere in funzione l'impianto di lavorazione trancia sviluppi, sotto la direzione di un socio che decideva di far tagliere parzialmente le pareti della tramoggia per consentire l'allargamento delle pareti ed il deflusso dei lamierati sul nastro trasportatore. Purtroppo, l'operatore veniva travolto dal carrello di protezione del carrello di protezione del nastro trasportatore che a causa della caduta degli sfridi sul predetto nastro, determinata dal cedimento delle pareti della tramoggia, si sganciava schiacciandolo contro la parete.
In primo grado il Tribunale di Melfi dichiarava il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato.
Contro questa decisione del Gup del Tribunale di Melfi, le parti civili presentavano ricorso in cassazione che veniva accolto, annullando la sentenza impugnata con conseguente rinvio al Tribunale d'origine.
La Corte ha evidenziato che seppure in presenza di contratti rischiosi, deve farsi riferimento ad ogni e qualunque attività preventiva che va posta in essere da impresa appaltante ed impresa appaltatrice che ha lo scopo essenziale appunto, di prevenire eventuali rischi derivanti da "contratti rischiosi". In altre parole, nel momento in cui il personale di una ditta appaltatrice, operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve essere messo nelle condizioni di conoscere, a cura della ditta appaltante, preventivamente, i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro.
In tema di interferenze tra ditta appaltante e appaltatrice è che quando i lavori si svolgono nello stesso cantiere, predisposto dall'appaltante e quindi inserendosi l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale o specialistica, non viene meno l'ngerenza dell'appaltante e la diretta riconducibilità ad esso dell'organizzazione del comune cantiere, e quindi sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza. Una totale esclusione di responsabilità dell'appaltante sussisterebbe solo nel caso in cui l'appaltatrice opererebbe in condizioni di piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltante.
Altro fattore importante, l'eventuale omesso controllo da parte dell'appaltante, sulla eventuale adozione di misure antinfortunistiche da parte dell'appaltatore, riguardanti il luogo di lavoro dell'azienda, in cui operavano contemporaneamente anche suoi dipendenti.
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