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Ascensori: Quesiti

Durc contratto manutenzione ascensori

Domanda:

Giorno 16 gennaio 2011 è stata convocata un'assemblea straordinaria per l'affidamento del contratto di manutenzione dell'ascensore. Sembrerebbe che l'attuale manutentore, con noi da 12 anni, non possa presentare il durc. Per questo motivo l'amministratore ha inviato una lettera a tutti i condomini, invitandoli a far pervenire dei preventivi di ditte interessate alla manutenzione dell'impianto. L'attuale manutentore ha sempre tenuto in efficienza l'impianto e non abbiamo in tutti questi anni avuto problemi. Ma adesso, secondo l'amministratore, non è più affidabile, perchè come tutti i comuni mortali, magari sta attraversando un periodo di difficoltà e non è in grado di produrre questo durc.
Ma è obbligatorio, oppure l'amministratore sta usando questa scusa per mandarlo via?

Risposta:

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.Le imprese potranno richiedere il DURC per via telematica tramite il sito www.sportellounicoprevidenziale.it - attraverso i portali di INAIL, INPS o quello, in costruzione, delle Casse Edili - oppure consegnando il modulo allo sportello della Cassa Edile o inviandolo alla stessa per posta.


Se il manutentore in oggetto è una ditta ed è in regola ,non ha avrà problemi a presentare codesto documento.

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Soluzioni informatiche
Sales Consultand Alberta Bottini
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Personalmente il DURC lo alleghiamo soltanto in occasione di lavori di riparazione e non vorrei sbagliarmi ma la semplice manutenzione non rientra in quest'obbligo, nessun nostro cliente ce ne ha fatto finora richiesta (anche se l'abbiamo regolarmente, aggiornato nel ns. archivio).

Questo documento, derivato dalle opere pubbliche ed esteso al privato ha la durata di 30gg. e per la manutenzione sarebbe un ulteriore onere mensile aggiuntivo per le aziende del settore doverlo recapitare ogni volta ai loro clienti, che ammontano a un 100naio per le piccole aziende ma ammontano anche a 2000 e anche 5000 per le grandi.

Il Vs. manutentore vi soddisfa nel suo servizio ormai da 12anni, potreste informarvi circa le motivazioni che impediscono il rilascio di tale documento, che molto probabilmente deriva dai ritardi di pagamento da parte di alcuni clienti (nei condominii in mancanza di forndi si dà priorità ai pagamenti delle aziende che erogano luce, gas, ed altro (le uniche che se non paghi ti staccano anche l'aria senza incorrere in nulla) e l'ultimo a percepire qualcosa (se avanzano i fondi) e il manutentore, quasi fosse un'elemosina.

Non per questo può essere diventato improvvisamente "inaffidabile" per il proseguimento dell'incarico

ascensori italia Roma Tel. 06 765829

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AMMINISTRATORE NON PAGA "DITTA ASCENSORI"

Domanda:

Buonasera prima di porvi il mio quesito ho dato un'occhiata al vostro sito, non ho trovato la risposta che cercavo.
L'amministratore del mio condominio non ha pagato alcune fatture alla ditta che esegue manutenzione ai nostri ascensori.
Il responsabile ha messo in bacheca una comunicazione indirizzato a tutto il condominio di provvedere al pagamento altrimenti ci avrebbero messo il fermo all'ascensore, io abito all'ottavo piano con genitori malati e un bambino di 6 mesi, figuriamoci se MIA MOGLIE può farsi tutti i piani apiedi con passeggino, spesa ecc... Come possiamo risolvere il problema, se è l'amministratore che non paga? io le spese le pago e anche gli altri, garantisco che non ci sono morosi nel palazzo.

Risposta:

Materialmente il manutentore non può fermare l'impianto (purtroppo), in quanto non è riscontrata "condizione di pericolo" (DPR 162/99 art. 15 C.7°) ma ha la facoltà di sospendere il servizio comunicandolo all'amministrazione che in virtù dell'articolo citato ed a seguito di detta sospensione DEVE fermare l'impianto.
La ditta altresi deve comunicarne la cessazione del servizio sia al comune di competenza che all'O.N. che è stato incaricato alle verifiche biennali di legge.

A seguito di ciò i condòmini saranno informati sulle cause che hanno motivato del fermo dell'ascensore.

 

www.ascensoritalia.it

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Soluzioni informatiche
Sales Consultand Alberta Bottini
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Ascensore guasto procedura di manovra

Domanda:

Nella precedente visita dell'addetto alla manutenzione dell'impianto, ho chiesto se era possibile, attaccare in un angolo vicino allo specchio dell'ascensore, il numero di cellulare da comporre in caso di emergenza.
Per tutta risposta ho avuto: "Guardi che i condomini devono conoscere la procedura per portare al piano l'ascensore guasto".
Come facciamo a conoscerla se nessuno ce la spiega?
L'ascensore è un PARAVIA del 1989.

Risposta:

Il manutentore è obbligato a spiegare la manovra ad almeno un condomino
Parla con l'amministratore e alla prossimo controllo fatevela spiegare.

Geom. Stefano Stimilli - www.studio-press.it
60015 Falconara Marittima, Via Abruzzi n. 3
Tel: 0719174316 Fax: 071994004

Personalmente credo che i condomini in cabina non debbano mettere piede essendoci i manutentori che almeno a Roma operano con contratti h24 o al limite i vigili del fuoco.
Fare una manovra è da persona specializzata e non può essere un corso di 10 minuti ad istruirci su una questione che potrà ricapitare tra 10 anni.
Tra i rischi ci può essere lo sganciamento del freno oppure ancor più grave la persona chiusa in ascensore che apre le porte interne e può farsi del male durante la salita o la discesa della cabina. Del resto non possiamo conoscere il morivo per il quale l'impianto si è arrestato. Cosa importante che le chiavi della cabina ed eventuali porte devono essere in una cassetta di emergenza a disposizione di chi interviene

Non credo che il manutentore sia obbligato a spiegare la manovra, forse è consigliato ma non obbligato.
Attendo conferma o smentita dagli esperti del settore.

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D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1963, n. 298, S.O.
(2) Vedi, anche, le misure introdotte con il D.M. 28 maggio 1979 e il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

19.1 Il manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi indicati dall'art. 49 e deve provvedere alle manovre di emergenza.
19.2. Nel caso di emergenza la manovra a mano dell'argano può essere fatta anche dal personale di custodia istruito per questo scopo.

Manovra di soccorso
Il capitolo deve riportare in modo preciso, semplice e dettagliato tutte le operazioni che devono essere eseguite dalla persona(e) autorizzata(e) dal proprietario dell'impianto per il soccorso delle persone intrappolate; le persone autorizzate devono essere istruite dall’organizzazione di manutenzione e va assicurato che l'istruzione sia appropriata per lo specifico impianto ed aggiornata.
Nel locale del macchinario, oppure nell'armadio del macchinario o sul(i) pannello(i) per la manovra di emergenza e per le prove, devono essere apposte istruzioni dettagliate da osservare nel caso di arresto intempestivo e, in particolare, quelle per l’impiego dei dispositivi per la manovra di emergenza manuale o elettrica e della chiave per lo sbloccaggio delle porte

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D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1963, n. 298, S.O.
(2) Vedi, anche, le misure introdotte con il D.M. 28 maggio 1979 e il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

19.1 Il manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi indicati dall'art. 49 e deve provvedere alle manovre di emergenza.
19.2. Nel caso di emergenza la manovra a mano dell'argano può essere fatta anche dal personale di custodia istruito per questo scopo.

Al momento attuale è "bene" che vi siano nello stabile persone "istruite" per la sola e semplice manovra manuale "in caso di intrappolamento" di persone all'interno della cabina.

In genere l'amministratore concordando un'incontro, tra condòmini "volenterosi" e manutentore, verbalizza l'avvenuta "istruzione" dei nominativi resisi disponibili.

Ciò è reso necessario dai possibili tempi d'intervento dall'esterno del manutentore a volte eccessivi per motivi di traffico (a questo proposito nella normativa CE per H24 non si è potuto inserire un tempo specifico ma semplicemente -"Nel più breve tempo possibile"), mentre per i VV.F. un loro intervento tempestivo può diventare... eccessivo economicamente per il condominio in quanto, gli stessi, non possono "guardare per il sottile" nel loro intervento (giustamente) quando cè in ballo l'incolumità delle persone, spesso no trovano le chiavi per accedere al locale macchinario e non possono attenderne la ricerca mentre, magari, la persona intrappolata lamenta un malore.

Con un minimo di attenzione e consapevolezza di quello che si fà, non è una operazione difficile e rischiosa.

Per quanto riguarda le chiavi per accedere al locale macchinario, da parte di persone esperte ed istruite, debbono esserci almeno tre condòmini in possesso delle stesse (anche se non sono loro che possono intervenire) indicadone il nominativo e l'interno.
Personalmente consiglio i miei clienti di dotarle a tutti i condòmini, custodendole opportunamente fuori della portata dei bambini e con cartellino apposito.

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Riparto spese per limitatore di velocità

Domanda:

Su prescrizione ARPAM, è stato sostituito il limitatore di velocità a doppia gola marchiato CE.
La spesa va ripartita secondo la tabella di proprietà generale o secondo la tabella d'uso e manutenzione ascensore?

Risposta:

La sostituzione del limitatore di velocità in questo caso, scaturisce dalla sostituzione di una "apparecchiarura di sicurezza" non a norma, con altro di tipo "certificato".
Pertanto si configura come un'adeguamento alla vigente normativa e non come elemento soggetto ad usura.

Per chiarire meglio, svolgono ugualmente lo stesso lavoro e funzionano ugualmente ma quello esistente è manomissibile nel funzionamento d'intervento e manca di certificato con sigillo di taratura, previsti dalla nuova normativa tecnica sulla sicurezza.

Perciò, credo, sia una spesa da addebitare in tabella di "proprieta".

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Dislivello Ascensore in condominio

domanda:

A tutti i forumisti un cordiale saluto,
abito in un palazzo costruito nel 1970, con ascensori ancora all'origine, sono manutentati abbiamo eseguito dei lavori straordinari per rimetterli in sesto, nell'ultimo mese ogni volta che prendo l'ascensore e quando si ferma al piano, noto un dislivello di quasi 15 -20 cm, è sempre successo che la cabina si fermi sotto, può capitare che si fermi in alto e si crei lo scalino per scendere.
ho informato l'amministratore della situazione , mi ha risposto che l'ascensore va rifatto a nuovo.
Vi chiedo per questo dislivello è necessario che l'ascensore venga rifatto a nuovo? premetto, non ha altri problemi.
Grazie a tutti , resto in attesa di una Vs risposta.

Risposta:

E possibile in vecchi impianti ad una velocità di esercizio, ma non superiore a 15cm, altrimenti è fuori norma, regolando il sistema frenante portandolo a pochi cm con medio carico. In tali condizioni non può restare in funzione, se ci si inciampa e si fà male qualcuno le assicurazioni non riconoscono il danno.
La maggiore incidentalità degli ascensori e per cause simili, con conseguenti rotture femorali.
Infatti nel D. 108/2009 si impone la precisione di livellamento al piani non superiore a 1cm +/-, in tempi brevi.

Dipende da come è stato mantenuto nel tempo.
Per il dislivello (qualora l'impianto sia a singola o doppia velocità) si deve sostituire il quadro di manovra (qualora lo stesso abbia oltre 3/4 anni) con altro dotato di variatore VVVF come previsto dalla Tabella A punto 1 riferimento 3 della lista di controllo della norma UNI EN81-80/2009, ma da ciò ne consegue che devono essere sostituite anche le apparecchiature e le linee di manovra fisse e mobili qualora non compatibili secondo la UNI 10411-1/2 del 2008 punto 10.

1° - i fornitori del condominio sono decisi dall'assemblea dei condòmini.
2° - la sostituzione dell'impianto comporta notevole impegno economico e non potrà MAI essere lui a deciderla (solo a casa sua se la moglie glielo permette puo decedere qualcosa).

Per ciò che riguarda il manutentore, ti ha esposto una cosa esatta in quanto applicando un nuovo quadro con variatore 3VF si garantisce il livellamento ai piani della cabina (come prevede la EN81-80 introdotta con il D 108/09) e lo stesso quadro PUO' essere riutilizzato se decidete di rinnovare l'intero impianto.

Chiedo scusa per lo sfogo ma non riesco a mandare giù questo tipo di amminestratore che pretende di fare "bello e cattivo tempo" pur essendo SOLO UN DIPENDENTE del condominio.

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